martedì 17 novembre 2009
Eolico, slitta il referendum e crescono le proteste
Urbania Il referendum sul parco eolico slitta di un mese rispetto alla data prefissata della prima settimana di dicembre . Anche l’assemblea popolare del 13 novembre scorso a stata rinviata. Come mai? “Per motivi organizzativi – spiega il sindaco di Urbania Giuseppe Lucarini – e per fare in modo che i cittadini siano informati il meglio possibile”. Parco eolico sì oppure no? “La questione non sta in questi termini, bisogna vagliare il progetto in modo attento, coinvolgere i cittadini, la Regione, i comitati”.
Il sindaco Lucarini è per il parco? “Sindaco e giunta sono al di sopra delle parti. Devono esaminare il progetto, quanto sta avvenendo, come si sviluppa il dibattito a cominciare da tutte le implicazioni che si possono determinare”. Sta decollando la formazione dei comitati? “Sì. Come è giusto stanno entrando in azione per far sentire la loro voce”. Ambientalisti sul piede di guerra? “Le osservazioni che stanno elencando sono molto dettagliate e complesse, questo è quanto sta obiettivamente emergendo”. Quante assemblee pubbliche ci sono già state? “Praticamente una, quella in cui il consiglio comunale ha preso visione del progetto”. Quella rinviata venerdì scorso quando si svolgerà? “Renderemo nota la data non appena pronti” conclude il sindaco senza sbilanciarsi troppo.
Punto di riferimento certo rimane il bando per la consultazione popolare sul progetto di realizzazione dell’impianto in località Montiego (monte dei Torrini, Monte del Picchio) nel territorio del comune di Urbania. La consultazione si terrà a gennaio passato il periodo delle feste. Il seggio sarà situato nella sala del consiglio comunale e le operazioni di voto si terranno dalle ore 9 alle ore 19 del giorno feriale e dalle 8 alle ore 21 festivo. Lo scrutinio inizierà subito dopo la conclusione del voto. Gli elettori che vogliono organizzarsi. Due i comitati in via di costituzione: a favore o no del progetto. Gli elettori per votare, dovranno esibire al presidente di seggio un documento di riconoscimento. La scheda conterrà il quesito “Sei favorevole al progetto?” e si dovrà rispondere sì o no.
r.gi.
domenica 1 marzo 2009
Clandestino recidivo
(Adnkronos) - Tolleranza zero nei confronti dei clandestini recidivi che continuano a rimanere nel territorio nonostante l'ordine di espulsione impartito gia' in precedenza dal questore. La linea dura arriva dalla Cassazione che, a differenza di precedenti pronunce nelle quali aveva mostrato piu' tolleranza nei confronti dei clandestini recidivi sostenendo che non potessero essere riarrestati, ora sottolinea che, chi si intrattiene "senza giustificato motivo" nel nostro Paese, non ha diritto alle attenuanti generiche, nemmeno se e' incensurato. Lo spirito della legge che ha riconvertito il 'decreto sicurezza', infatti, esclude "l'uso indiscriminato di benefici riservati solo a situazioni specifiche" e comunque "piu' ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano".
Ecco perche' la Prima sezione penale (sentenza 8635) ha accolto il ricorso della Procura di Ancona che si era opposta alla concessione delle attenuanti generiche accordate dal Tribunale di Urbino ad un clandestino nigeriano 30enne, Ndubuisi Okey N., nonostante avesse disobbedito per la seconda volta all'ordine del questore di lasciare il territorio. Secondo la Suprema Corte, che ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale dello scorso luglio, concedere le attenuanti ad un clandestino sulla base della sua incesuratezza e' contrario a quanto previsto dalla legge 125 entrata in vigore lo scorso 26 luglio.
In effetti, registra piazza Cavour, l'ordine di espulsione al nigeriano era stato impartito dal Questore di Urbino in data 25 giugno 2008 ma un mese dopo il clandestino veniva sorpreso nuovamente a Lunano. Cionostante, il tribunale di Urbino, il 29 luglio 2008, data l'incensuratezza dell'immigrato gli aveva concesso le attenuanti generiche, condannandolo alla pena, sospesa con la condizionale, di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Da qui il ricorso in Cassazione della Procura di Ancona.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura, evidenziando come la legge di conversione del 'decreto sicurezza' "ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche". In effetti, registra ancora la Cassazione, "tutte le diposizioni si pongono l'obiettivo di restituire effettivita' alla sanzione penale impedendo l'uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, piu' ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano". Il clandestino recidivo, dunque, dovra' scontare otto mesi di reclusione "senza attenuanti generiche".
Ecco perche' la Prima sezione penale (sentenza 8635) ha accolto il ricorso della Procura di Ancona che si era opposta alla concessione delle attenuanti generiche accordate dal Tribunale di Urbino ad un clandestino nigeriano 30enne, Ndubuisi Okey N., nonostante avesse disobbedito per la seconda volta all'ordine del questore di lasciare il territorio. Secondo la Suprema Corte, che ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale dello scorso luglio, concedere le attenuanti ad un clandestino sulla base della sua incesuratezza e' contrario a quanto previsto dalla legge 125 entrata in vigore lo scorso 26 luglio.
In effetti, registra piazza Cavour, l'ordine di espulsione al nigeriano era stato impartito dal Questore di Urbino in data 25 giugno 2008 ma un mese dopo il clandestino veniva sorpreso nuovamente a Lunano. Cionostante, il tribunale di Urbino, il 29 luglio 2008, data l'incensuratezza dell'immigrato gli aveva concesso le attenuanti generiche, condannandolo alla pena, sospesa con la condizionale, di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Da qui il ricorso in Cassazione della Procura di Ancona.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura, evidenziando come la legge di conversione del 'decreto sicurezza' "ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche". In effetti, registra ancora la Cassazione, "tutte le diposizioni si pongono l'obiettivo di restituire effettivita' alla sanzione penale impedendo l'uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, piu' ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano". Il clandestino recidivo, dunque, dovra' scontare otto mesi di reclusione "senza attenuanti generiche".
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